La tutela delle Lingue Minoritarie
Una LINGUA MINORITARIA è una lingua diversa da quella ufficiale dello stato e tradizionalmente usata in un certo territorio o da un gruppo ristretto di persone
Esistono leggi e politiche a tutela e valorizzazione delle lingue minoritarie in Europa e Canada: nella maggior parte degli stati europei le lingue minoritarie sono definite da legislazioni specifiche o documenti costituzionali. Nel 1992 il Concilio d’Europa ha adottato la “Carta Europea per le Lingue Regionali o Minoritarie” per proteggere e promuovere le minoranze storiche regionali in Europa. Nella costituzione canadese, il tema delle minoranze appare nella sezione 23 che garantisce uguali di diritti di insegnamento a Francese e Inglese.
Carta Europea per le Lingue Regionali o Minoritarie
La “Carta Europea per le Lingue Regionali o Minoritarie” è un trattato internazionale ratificato il 5 novembre 1992 a Strasburgo dal Consiglio d’Europa. Il documento parte dalla constatazione che in diversi stati europei vivono popolazioni autoctone che parlano una lingua diversa da quella della maggioranza della popolazione di quello stesso stato; per questo la carta è volta a tutelare e promuovere le lingue minoritarie in quanto aspetto minacciato del patrimonio culturale europeo; per questo ne promuove l’uso di tali lingue nella vita pubblica e privata. Le lingue interessate dalla Carta sono quelle “regionali” (cioè parlate localmente nei paesi e derivanti da una cultura regionale distinta dalla cultura dello stato) e quelle “minoritarie” (parlate da una minoranza etnica di grandi dimensioni). Gli Stati firmatari si impegnato a:
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- Riconoscere le lingue regionali o minoritarie come espressione della ricchezza culturale;
- Rispettare la zona geografica di ogni lingua regionale o minoritaria;
- Prendere un'azione risoluta per promuovere queste lingue;
- Facilitare e incoraggiare l'uso scritto e parlato nella vita pubblica e vita privata;
- Mettere a disposizione forme e mezzi adeguati di educazione a tutti i livelli appropriati;
- Promuovere gli scambi transfrontalieri;
- Proibire ogni distinzione, discriminazione, esclusione, restrizione o preferenza relative alla pratica di una lingua minoritaria;
- Promuovere la comprensione reciproca tra tutti i gruppi linguistici del Paese.
La Carta è entrata in vigore il 1° marzo 1998. L’Italia ha firmato la Carta nel 2000, ma non l’ha mai ratificata, nonostante l’approvazione di DDL di ratifica da parte del Consiglio dei ministri nel 2012. La Carta è in vigore, invece, in Armenia, Austria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Romania, Sebia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria.
Dichiarazione di Chivasso
Una importante tappa per la presa di consapevolezza dell’importanza delle lingue minoritarie è costituita dalla “Dichiarazione dei Rappresentanti delle popolazioni alpine” firmata nel 1943 nella cittadina piemontese in cui i firmatari rivendicano che “il diritto a parlare pubblicamente, ad insegnare nelle pubbliche scuole e ad usare la propria lingua in tutti gli atti pubblici e privati è un diritto essenziale dell’uomo”.
Costituzione della Repubblica Italiana
La “Costituzione” nell’articolo 6 sottolinea il compito di tutela delle minoranze linguistiche da parte della Repubblica: “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”
Tuttavia, in generale, fino al 1989 l’Italia ha concesso la tutela linguistica soltanto alle minoranze di confine che avevano un forte legame con stati esteri. Soltanto a partire dal 1970 anche le regioni non regolate da uno speciale statuto hanno cominciato a manifestare l’esigenza di tutelare le minoranze insistenti sui loro territori e questo ha determinato un’intensificarsi delle attività legislative regionali in materia.
Con questa legge, denominata “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” e pubblicata il 20 dicembre 1999 nel numero 297 della Gazzetta Ufficiale, la Repubblica Italiana, si impegna anche nella valorizzazione delle cosiddette lingue e culture “minoritarie” presenti nel territorio italiano, affermando di voler tutelare “la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo”.
Quindi, oltre alla Lingua Italiana che è la lingua ufficiale della Repubblica Italiana, la Costituzione e il Parlamento Italiano hanno sancito l’esistenza di altre 12 lingue che devono essere tutelate e valorizzate:
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- la Lingua Albanese o Arbëreshë
- la Lingua Catalana
- il Tedesco
- il Greco
- lo Sloveno
- il Croato
- la Lingua Francese
- il Franco-Provenzale
- l’Occitano
- il Ladino
- il Friulano
- la Lingua Sarda
La Legge 482 afferma che nelle scuole materne di un territorio ove sia presente una minoranza linguistica “l’educazione linguistica prevede, accanto all’uso della lingua italiana, anche l’uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative”. Mentre nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado “é previsto l’uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento” (Legge 482 art. 4, comma 1). Ma anche le Università delle regioni interessate, “nell’ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l’istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue (minoritarie) finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge” (art. 6, comma 1).
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